Detrazioni 36 e 55%, i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti riguardo alle detrazioni del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, del 20% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, del 55% per interventi di risparmio energetico, al credito d’imposta per la riparazione e la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009.
Detrazione d’imposta del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo
L’Agenzia ha fornito un chiarimento in merito alla comunicazione di fine lavori per gli interventi che comportino una spesa superiore a 51.645,69 euro, specificando che non è causa di decadenza dal beneficio la mancata comunicazione di fine lavori. Infatti il limite di spesa su cui applicare la detrazione del 36% è stato ridotto nel 2003 da 77.000,00 a 48.000,00 Euro, venendo meno l’adempimento di trasmissione della data di fine lavori.
Detrazione d’imposta del 20% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
L’Agenzia sottolinea che non è necessario che le spese per gli interventi di recupero edilizio siano state sostenute prima di quelle per l’acquisto dell’arredo; è sufficiente che la data di inizio lavori, che risulta dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36%, sia anteriore all’acquisto dell’arredo.
Inoltre, se il contribuente vende l’abitazione per la quale ha acquisito il diritto al bonus arredi, può continuare a beneficiare dell’agevolazione anche per le rate residue.
Detrazione d’imposta del 55 per cento per interventi di risparmio energetico
Per beneficiare della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, occorre inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi effettuati.
• L’Agenzia ha rilevato che nel caso di interventi per cui non è richiesto il collaudo, come la sostituzione di finestre, la data di fine lavori, che deve coincidere con la data del collaudo degli impianti, non può essere autocertificata dal contribuente che deve utilizzare altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori.
• L’Agenzia inoltre conferma la possibilità di detrarre il 55% delle spese per la sostituzione dei portoni di ingresso, a patto che si tratti di “serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati” e vengano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti per la sostituzione delle finestre.
• Per quanto concerne la cumulabilità dl bonus con contributi regionali o comunitari, l’Agenzia chiarisce che dal 1° gennaio 2009, bisogna scegliere se applicare la detrazione del 55% o, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Un contribuente che si avvalga della detrazione del 55% e che riceva e benefici dei contributi precedentemente richiesti erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, dovrà restituire per intero la detrazione già fruita, presentando una dichiarazione correttiva o integrativa
• E’ possibile fruire dell’agevolazione del 55% per un intervento che preveda l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo una parte degli appartamenti sono già dotati di impianto di riscaldamento. L’agevolazione in questo caso non può essere riconosciuta per l’intera spesa sostenuta ma limitatamente alla parte di spesa relativa agli appartamenti nei quali l’impianto è già presente. La quota di spesa detraibile deve essere individuata con un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali di ciascun appartamento.
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